Art. 15.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25).

      1. Alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3:

              1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «L'Ordine Militare d'Italia ha un Consiglio composto dal presidente e da undici membri, dei quali otto effettivi e tre supplenti. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra gli ufficiali in servizio permanente o in congedo decorati dell'Ordine, con uguale rappresentanza dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica

 

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e dell'Arma dei carabinieri. I membri supplenti sono nominati tra gli ufficiali in servizio permanente o in congedo decorati dell'Ordine appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, diverse da quella del presidente»;

              2) al quarto comma, le parole: «o dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica o dell'Arma dei carabinieri»;

          b) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Del conferimento di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita del decorato.
      La consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia ai decorati viventi o ai congiunti dei decorati deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale.
      In mancanza di congiunti dei decorati deceduti, le insegne delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono consegnate al reparto di appartenenza del decorato».